STATUTO

Art. 1
FORMA GIURIDICA E INFORMAZIONI LEGALI
Il Consiglio Internazionale per la Diplomazia e la Giustizia è una libera Associazione di persone.
Esso opera in ambito nazionale ed internazionale e, nel contempo, è tutelato in modo particolare oltre che dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite (ONU) del 10 dicembre 1948 nonché dalla Convenzione Europea (Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C-202 del 07 giugno 2016 e successive modifiche).
La legittimità e la legalità dell’operatività dell’Organizzazione sono state riconosciute dalla Corte Costituzionale Italiana con sentenza n° 193 del 1985 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 161/Bis del 10 luglio 1985 in relazione ad Istituzione dello stesso tipo.
Essa agisce in ossequio ai principi del Diritto Nazionale ed Internazionale nonché in stretta osservanza delle Convenzioni Internazionali vigenti ed universalmente riconosciute.

Art. 2
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
È costituita l’Organizzazione denominata: “Consiglio Internazionale per la Diplomazia e la Giustizia”, altrimenti indicato come “International Council for Diplomacy and Justice”, denominato in seguito, per brevità, “C.I.D.G. - Consiglio Internazionale” e/o. “I.C.D.J. - International Council”, la qui Presidenza Internazionale su delibera del Consiglio Supremo di Presidenza (Consiglio Direttivo) è stata istituita in Roma (Italia), in Via Venti Settembre n° 118.
Il Consiglio Internazionale, è un’Organizzazione di carattere internazionale, apolitica, apartitica, aconfessionale, indipendente e non avente fini di lucro fondata sui presupposti della diplomazia internazionale.
Ha carattere umanitario, culturale, informativo, sociale, di studio e ricerca, di volontariato e di protezione civile, ambientale ed altro. Può collaborare con altre Organizzazioni ed Associazioni di rilievo note similari, con tutti i Governi del Mondo, con i Governi legittimi in esilio, nonché con tutti i Parlamenti delle Nazioni, con le Ambasciate, Consolati e Sedi Diplomatiche nel Mondo.
La durata del Consiglio Internazionale è a tempo illimitato.

Art. 3
GENERALITÀ
Le norme che prevedono le caratteristiche della Istituzione, i requisiti dei membri, la loro ammissione, i diritti e doveri degli stessi, i motivi di perdita della qualità di componente, il suo patrimonio, gli Organi e le attribuzioni degli stessi e quant'altro richiesto per la valida costituzione della stessa sono riportati nel presente Statuto, composto di 38 articoli che i soci, all’atto dell’ingresso, dichiarano di accettare e sottoscrivono. Lo Statuto costituisce parte integrante e inscindibile del presente Atto Costitutivo.

Art. 4
SEDI - SEDI SECONDARIE E LORO VARIAZIONI
Il Consiglio Internazionale con delibera del Consiglio Supremo di Presidenza, ha facoltà di variare l’ubicazione della sede sociale principale nonché di svolgere le proprie attività anche al di fuori di detta sede istituendone altre secondarie sia sul Territorio Italiano che in ogni Nazione del Mondo.

Art. 5
PATROCINI
Il Consiglio Internazionale, mediante delibera del Consiglio Supremo di Presidenza, può richiedere nonché concedere “Patrocini” di qualsiasi genere conformi alle proprie attività statutarie.

Art. 6
MISSIONE E VALORI FONDAMENTALI
Tra gli scopi prioritari del Consiglio Internazionale vi è quello di formare un mondo in cui ogni persona goda di tutti i diritti umani enucleati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite - ONU - e negli altri standard internazionali relativi ai diritti umani.
Al fine di perseguire questa finalità, la missione del Consiglio Internazionale è di svolgere attività di ricerca ed azione finalizzate a prevenire ed eliminare gravi abusi del diritto all’integrità fisica e mentale, della libertà di coscienza ed espressione e della libertà dalla discriminazione, nel contesto del suo lavoro di promozione di tutti i diritti umani.
Il Consiglio Internazionale tende a costituire una comunità globale di promotori e difensori dei diritti umani, della pace, della giustizia, della sicurezza, della libertà democratica e delle relazioni diplomatiche i cui principi sono la solidarietà internazionale, l’azione efficace per le vittime individuali e collettive, la copertura globale, l’universalità ed indivisibilità dei diritti umani, l’imparzialità e l’indipendenza, la democrazia ed il mutuo rispetto.

Art. 7
METODI
Per perseguire tali scopi i membri si avvalgono e nel contempo sono parte integrante dello stesso “CONSIGLIO INTERNAZIONALE” il quale ha funzione in ambito internazionale per raggiungere particolarmente la promozione e la difesa della “DIPLOMAZIA e della GIUSTIZIA” come previsto dagli scopi della presente Carta Costituzionale.
Il predetto Consiglio si rivolge alle Nazioni, ai Governi, alle Organizzazioni Internazionali ed Intergovernative, alle Associazioni, Ambasciate, Consolati, Sedi Diplomatiche, ai gruppi politici nonché alle aziende ed ad altre componenti sociali.
Esso promuove indagini sugli abusi dei diritti umani a tutti i livelli il cui risultato verrà poi pubblicizzato da tutti i Membri allo scopo di mobilitare l’opinione pubblica nei confronti delle Nazioni, dei Governi per porre fine agli abusi.

Oltre al suo lavoro su specifici abusi dei diritti umani, il Consiglio:
a) farà opera di persuasione nei confronti dei Governi affinché questi si conformino allo stato di diritto e ratifichino le convenzioni relative ai diritti umani,
b) promuove e cura l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento in materia di diritti umani rivolti a docenti ed operatori della scuola nonché ad altre categorie di persone,
c) incoraggia le Organizzazioni Internazionali ed Intergovernative, nonché in generale tutti gli individui a sostenere e rispettare i Diritti Umani e la Carta dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite - ONU.

Art. 8
SCOPI
Per la Promozione e la Difesa, a tutti i livelli, delle Relazioni Diplomatiche, della Giustizia, della Pace, della Sicurezza, della Libertà, della Cultura e dei Diritti Umani presso tutti i Popoli e le Nazioni del Mondo, viene Costituito il “Consiglio Internazionale per la Diplomazia e la Giustizia” che ha tra i suoi molteplici scopi e, solo a titolo esemplificativo, quello di:
1. costituire sia in Italia che in altre Nazioni, proprie sedi e strutture operative per la difesa e la promozione della giustizia, della pace, della sicurezza, dei diritti, della libertà, della cultura e delle relazioni diplomatiche tra Governi e Popoli,
2. promuovere la conoscenza e la difesa della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (O.N.U.) il 10 dicembre 1948,
3. promuovere la difesa e la conoscenza della Carta Costituzionale dell’Unione Europea (Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea), Convenzione Europea,
4. promuovere la conoscenza e la difesa della Dichiarazione dei diritti del bambino approvato dalle Nazioni Unite (O.N.U.) il 20 novembre 1959 e successive modifiche,
5. promuovere il Diritto di Asilo nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967 e successive modifiche, relativi allo status dei rifugiati,
6. denunciare alle Nazioni Unite (O.N.U.), alla Corte Internazionale di Giustizia nonché alla Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo ed agli altri Organi internazionali competenti tutte le violazioni poste in essere da qualsiasi Stato od individuo contro i diritti umani,
7. designare, ove se ne presenti l’opportunità, propri rappresentanti presso Governi, Enti, Organizzazioni, Associazioni e Movimenti,
8. promuovere la trasparenza Democratica delle elezioni politiche in ogni Stato partecipando, ove richiesto, come Osservatore ed denunciando alle Nazioni Unite (O.N.U.) ed altri Organi Internazionali competenti gli Stati nei quali si riscontrino eventuali violazione dei diritti democratici,
9. costituire, sia in Italia che all’estero, proprie strutture operative per contribuire al miglioramento morale ed intellettuale della Società locale e territoriale,
10. promuovere lo scambio culturale e le relazioni interpersonali tra Popoli onde favorire lo spirito di solidarietà tra gli stessi promuovendone la cultura della pace,
11. promuovere i rapporti diplomatici tra Nazioni, Organizzazioni ed Associazioni Internazionali, in tempo di pace e/o di guerra, onde spronare i cittadini alla collaborazione nei confronti delle istituzioni promuovendo la difesa nonché la tutela della Dignità Umana nel mondo,
12. promuovere il diritto alla vita e l’abolizione della pena di morte in ogni Territorio,
13. promuovere il diritto all’integrità morale e civile della persona, dei bambini e dei nascituri,
14. promuovere la proibizione della tortura e/o delle pene o trattamenti disumani o degradanti in tutto il Mondo,
15. promuovere il rispetto e l’imparzialità democratica della Magistratura nonché la difesa della Giustizia Internazionale,
16. promuovere, da parte di ciascuno, il rispetto delle Leggi e la difesa dei Diritti per tutti i cittadini nonché degli Organi di tutte le Forze di Polizia del mondo,
17. denunciare alle Nazioni Unite (ONU), alla Corte Internazionale di Giustizia, alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo e ad ogni altro Organo competente, Nazionali ed Internazionali, ogni abuso o violazione dei diritti umani commessi da parte di qualsiasi Organo di Polizia locale od internazionale,
18. promuovere il divieto della schiavitù e del lavoro forzato in ogni Nazione del Mondo denunciandone il verificarsi di ogni manifestazione,
19. promuovere il rispetto della vita privata, della vita famigliare nonché il Diritto di sposarsi e di costituire una propria famiglia combattendo la pratica dell’infibulazione e quella della c.d. “spose bambine”,
20. promuovere la libertà di pensiero, di coscienza e di religione nonché la libertà di espressione e d’informazione,
21. promuovere la libertà di riunione e di associazione pacifica nonché quella delle arti e delle scienze ed il diritto all’istruzione per tutti i bambini di ambo i sessi,
22. promuovere la libertà professionale e garantire il diritto al lavoro,
23. promuovere la protezione dell’essere umano mediante il divieto di allontanamento, di espulsione e di estradizione, verso uno Stato in cui esiste il rischio concreto di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti disumani o/e degradanti,
24. promuovere l’applicazione della eguaglianza della legge nei confronti di ogni essere umano,
25. promuovere il divieto di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica e/o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione e/o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale promuovendone le condizioni di lavoro giuste ed eque nonché il diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose,
26. promuovere la garanzia e la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale,
27. promuovere la protezione della salute, il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e/o prassi nazionali ove siano garantite anche alle classi non abbienti,
28. promuovere la tutela dell’ambiente a tutti i livelli sia della fauna sia della flora in particolare per quelle a rischio di estinzione,
29. promuovere la tutela diplomatica e consolare verso i propri cittadini in ogni Nazione del Mondo,
30. promuovere il diritto di presunzione di innocenza nonché il rispetto e la garanzia dei diritti della difesa per ogni imputato in tutti i Paesi del mondo,
31. promuovere la difesa e la garanzia dei diritti e dei doveri degli stranieri in ogni Nazione,
32. promuovere la difesa e la garanzia delle Costituzioni Nazionali Democratiche,
33. promuovere e svolgere attività umanitarie a favore di Paesi, Nazioni e Popoli più bisognosi,
34. organizzare viaggi e soggiorni in ogni Nazione del mondo per la promozione e la difesa dei rapporti diplomatici, della cultura, dei rapporti sociali della sicurezza sociale, della giustizia, della libertà democratica e dei diritti umani,
35. contribuire all'attività di educazione dei Diritti umani documentandone e pubblicizzandone la cultura e l’insegnamento in ogni Nazione,
36. promuovere la difesa della fauna e della flora e, se del caso, denunciando ogni abuso e/o reato commesso nei loro confronti agli Organi territorialmente competenti,
37. svolgere attività di volontariato nel campo della protezione civile ed ambientale, assistenza sociale e sanitaria nel rispetto delle vigenti leggi nazionale e internazionali,
38. sviluppare attività di prevenzione e di soccorso ed assistenza a popolazioni colpite da calamità naturali e/o catastrofi, il tutto con l’impiego di uomini, servizi, mezzi ed attrezzature idonee a salvaguardare la vita umana,
39.   porre in essere attività editoriali cartacee e pubblicazioni, anche in forma di periodico o con qualsiasi altro mezzo informatico, con l’utilizzazione di computer o altri mezzi idonei alla diffusione di notizie inerenti l’attività del C.I.D.G. (I.C.D.J.) e quant’altro utile allo svolgimento delle iniziative dell’Istituzione,
40. promuovere congressi, dibattiti, convegni, studi, seminari, incontri ed ogni altra iniziativa e manifestazione, anche presso scuole od università, direttamente o/e indirettamente, improprio e/o in concorso con altri Enti od Istituzioni, utile al raggiungimento delle finalità statuarie del C.I.D.G.,
41. organizzare mostre, fiere, riffe, corsi di informazione e formazione, manifestazioni musicali, teatrali e letterarie,
42. gestire beni demaniali su tutto il territorio nazionale e/o all’estero,
43. promuovere e partecipare ad attività sportive di ogni tipo,
44. istituire, gestire e coordinare gruppi di progettazione per opere di interesse generale e pubblico,
45. istituire e gestire strutture di accoglienza per persone anziane e persone svantaggiate, autosufficienti e non, anche con servizio mensa per immigrati, extracomunitari, cittadini nomadi e senza fissa dimora,
46. elevare il grado di conoscenza, di capacità e di preparazione dei propri membri, atti a sviluppare e promuovere il confronto tra di loro, tramite appositi seminari, corsi di formazione, conferenze e pubblicazioni specializzate,
47. mantenere vivo lo spirito di colleganza e di collaborazione fra tutti i membri, allo scopo di pervenire al massimo livello dell’interdisciplinarietà delle varie attività professionali maturate,
48. curare il costante e progressivo aggiornamento e la specializzazione di tutti i suoi membri e promuovere ed organizzare corsi e visite di istruzione, conferenze e seminari o per mezzo di periodici, circolari, notiziari, manuali, opuscoli e trattati eventualmente anche a mezzo informatico,
49. promuovere manifestazioni culturali ed altre occasioni similari per i membri e per le loro famiglie tendenti ad elevare la qualità nei servizi e nei processi produttivi,
50. fornire consigli e pareri in campo professionale mediante il coinvolgimento di propri membri altamente qualificati,
51. organizzare per conto di Enti pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri, corsi di qualificazione professionali,
52. promuove seminari, convegni, corsi e dibattiti sui temi dell’indagine, della giustizia, del diritto, della sicurezza, discipline giuridiche, criminologiche ed investigative,
53. favorire il benessere umano collaborando allo sviluppo economico e commerciale dei Paesi,
54. favorire e sostenere le relazioni commerciali e lo sviluppo dell'economia globale fungendo anche come collegamento tra le diverse realtà economiche internazionali,
55. promuovere gli scopi e le attività in favore dei Paesi desiderosi di sviluppare la propria economia o delle Compagnie, pubbliche e/o private, di ogni settore che si dimostrassero interessate,
56. promuovere l’interscambio delle opportunità di business a tutti i livelli osservando la più completa trasparenza ed aderenza delle norme giuridiche e dei rapporti nazionali ed internazionali tra gli Stati.

Art. 9
ADESIONI, PAGAMENTO DI QUOTE SOCIALI, SPESE DI CANCELERIA ED ALTRI CONTRIBUTI NECESSARI PER LA
GESTIONE, L’OPERATIVITÀ ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI DELL’ORGANIZZAZIONE
Sono considerati soci tutti i candidati che, siano esse persone fisiche e/o giuridiche, che risulti aver avanzato istanza di iscrizione accompagnata da curriculum vitae, certificato Casellario giudiziale (uso riabilitazione), certificato dei carichi pendenti, documento personale di identità in corso di validità e sottoscritto l’impegno di osservare e rispettare lo Statuto, il Regolamento interno e tutte le disposizioni impartite dagli Organi preposti alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo di Presidenza ed ad insindacabile giudizio dello stesso siano stati considerati idonei e che prima della nomina, s’impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito le attività inerenti il loro incarico per la realizzazione degli scopi Statutari quali meglio specificati dagli Organi Sociali e sono tenuti obbligatoriamente, in base alla Carta Costituzionale (art. 9), per gli anni successivi entro il 31 gennaio, al pagamento delle quote sociali, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo (cifra che per il primo anno sarà riportata nella domanda di adesione e/o comunicata via e-mail) sulla base della categoria alla quale l’associato appartiene nonché ai contributi per le spese generali di gestione ed operatività dell’Organizzazione e quelle di cancelleria. È possibile effettuare tale pagamento sia con carte di credito mediante il sito web istituzionale, entrando nella sezione donazioni e quote, oppure mediante bonifico bancario richiedendo il codice Iban e/o altre forme consentite dalla legge. Per gli associati nel ruolo d’Onore non sono previste quote ma sono bene accette elargizioni e donazioni. Per i soci per i quali è previsto il pagamento della quota sociale ed accessorie, entro il 31 gennaio di ogni anno, trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, senza che le stesse siano state onorate, l’Associato si riterrà automaticamente dimissionario.
Il membro dimissionario ha l'obbligo tassativo di restituire immediatamente tutte le forniture ricevute, ivi compresi documenti, tessere, credenziali, attestati, decreti, emblemi, adesivi e/o placche per automobile, ed ogni altra cosa, in quanto concessi in comodato d’uso gratuito e pertanto da ritenere di proprietà assoluta dell’Organizzazione.

Art. 10
CAPITALE SOCIALE E RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Il capitale sociale è costituito dalle quote sociali, da contributi di privati e di imprese nonché da elargizioni comunque devolute all’Organizzazione.
Gli associati membri in quanto tali non assumono nessuna responsabilità patrimoniale solidale con il C.I.D.G., salvo l’obbligo del versamento delle rispettive quote sociali annuali e gli altri contributi come spese di cancelleria.

Art. 11
RISORSE ECONOMICHE
Il C.I.D.G. trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) quote associative e contributi dei propri membri,
b) contributi volontari da privati e da imprese,
c) contributi della Comunità Europea, degli Stati, degli Enti e delle Istituzioni varie,
d) contributi di Organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari,
e) rimborsi derivanti da convenzioni,
f) eventuali sponsorizzazioni per iniziative specifiche, nel rispetto delle finalità dell’autonomia dell’Organizzazione,
g) entrate derivanti da attività culturali, ricreative, di spettacolo, commerciali e produttive marginali entro i limiti previsti dalla legge,
h) proventi derivanti da manifestazioni a carattere promozionale e da partecipazioni ad esse,
i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti al C.I.D.G. a qualsiasi titolo.

Art. 12
BILANCIO
Il Bilancio viene redatto a cura del Tesoriere normalmente, salvo impedimenti di forza maggiore, entro il 31 marzo di ogni anno e contiene il bilancio consuntivo nonché il bilancio preventivo per l’anno successivo. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi di qualsiasi genere ricevuti accompagnati da idonea relazione contabile.
Eventuale residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
1. al fondo comune,
2. per la realizzazione di attività contemplate dal presente Statuto,
3. per ammodernamento delle attrezzature specialmente tecniche, che permettono la realizzazione degli scopi statutari.

Art. 13
SRUTTURA DEL C.I.D.G.
CAMERA ALTA DEI SENATORI E ASSEMBLEA DEI DEPUTATI
CAMERA ALTA
La Camera Alta è formata da membri denominati Senatori ai quali spetta, al suo interno, il titolo di Senatore della Camera AltaL’Accesso alla Camera Alta è consentito esclusivamente ai Parlamentari e Diplomatici di Stato, a Personalità Governative, ad alti membri di Enti di Diritto Internazionale (ONU, NATO, OSCE, OUA, etc.), di Organizzazioni Internazionali ed Intergovernative riconosciute, ivi compresi coloro i quali abbiano già ricoperto tali cariche in dette Istituzioni nonché personalità di rilievo della scena internazionale, come premi Nobel, scienziati internazionali, ecc. che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.
L'accesso alla Camera Alta del C.I.D.G. avviene oltre che su domanda dell’interessato, a richiesta ufficiale della Nazione interessata alla candidatura, o, in via eccezionale, su proposta del Presidente del C.I.D.G. previo parere del Consiglio Supremo di Presidenza (Direttivo).
L'ingresso è consentito esclusivamente a tutti i soggetti, i quali avendone i requisiti specifici sopra citati, abbiano presentato formale richiesta scritta della candidatura e la loro ammissione sarà sottoposta al voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Supremo di Presidenza (Consiglio Direttivo), mentre in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Tutti gli eletti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Il membro Senatore della Camera Alta avrà la facoltà di fregiarsi del suddetto titolo del C.I.D.G. e dell’uso del logo nell'esercizio della propria professione e delle proprie relazioni (ove ciò non sia vietato da norme territoriali). 
Questa alta concessione obbliga il membro a tenere un comportamento ispirato alla massima serietà, sia nell’attività professionale sia nella vita privata, tale da non ledere in alcun modo l’onorabilità ed il buon nome del C.I.D.G.

ASSEMBLEA DEI DEPUTATI
L’Assemblea dei Deputati è formata dai membri definiti Deputati ai quali spetta, all’interno della Istituzione, il titolo di OnorevoleAnche l’accesso all’Assemblea dei Deputati è consentito esclusivamente a persone che siano in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l’ingresso alla Camera Alta ed avviene con le medesime formalità previste per la predetta Camera, unica differenza è il limite dell’età che è fissato nel compimento del ventunesimo anno.
Per tutti gli eletti, a questa Camera, valgono le medesime norme previste per la Camera Alta sia in relazione alla durata dell’incarico sia alle facoltà concesse nonché ai doveri ed obblighi comportamentali derivanti dall’incarico.

Art. 14
ASSEMBLEA CONSILIARE
L’Assemblea Consiliare è formata da membri ai quali spetta, al suo interno, il titolo di Consigliere.
L’accesso all’Assemblea Consiliare del C.I.D.G. è consentito esclusivamente a coloro i quali sono in possesso di un corposo e valido curriculum vitae come professionisti, funzionari, dirigenti, ufficiali, manager, ecc. e le formalità richieste sono le medesime previste per le altre Camere fatta eccezione per l’età che richiede il compimento del diciottesimo anno.
Anche per gli eletti all’Assemblea Consiliare valgono le medesime norme previste per le Camere sia in relazione alla durata dell’incarico, sia alle facoltà concesse che ai doveri ed obblighi comportamentali derivanti dall’incarico.

Art. 15
CONVENZIONI INTERNAZIONALI E RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE NEL MONDO
Tutti i membri del C.I.D.G. possono utilizzare agevolazioni e privilegi derivanti dal Diritto Internazionale o da Convenzioni Internazionali ed anche, solo se ciò è previsto, da accordi bilaterali e/o da specifiche convenzioni, in modo particolare in tutti gli Stati che eventualmente intrattengono con il C.I.D.G., “de facto e/o de jure”, normali relazioni diplomatiche, consolari o sociali (Convenzioni di Vienna 1961-1963).
Il C.I.D.G. vanta un gran numero di appartenenti residenti in tutto il mondo. Questi, come già sopra riportato, dopo essere stati votati dal Consiglio Supremo di Presidenza, (Consiglio Direttivo), sono nominati da Presidente. Essi hanno il compito, ove possibile, di intrattenere rapporti, promuovendo e sensibilizzando Governi e cittadini delle Nazioni di appartenenza mediante la promozione degli scopi e delle funzioni contemplate della Carta Costituzionale della Organizzazione inoltre provvederanno a fornire assistenza ai membri di transito nel proprio Paese.
Art. 16
DELEGAZIONE
In ogni Stato e/o presso ogni Organizzazione Mondiale può essere aperta una Delegazione del C.I.D.G., essenzialmente Diplomatica, in attuazione di convenzioni particolari.
Conseguentemente ogni Stato ed Organizzazione possono di loro iniziativa o dietro richiesta formale del C.I.D.G. concedere in comodato gratuito un immobile o una dipendenza di esso idoneo a poter esercitare le funzioni ed i compiti derivanti dalla Convenzione in oggetto.
Art. 17
Ogni Stato o Ente che ospita una Delegazione o un Delegato del C.I.D.G. è tenuto, a norma del Diritto Internazionale, a garantire l’incolumità fisica e morale dei suoi appartenenti.
Art. 18
DIPARTIMENTO ESECUTIVO
La camera Alta dei Senatori, l’Assemblea dei Deputati nonché l’Assemblea Consiliare costituiscono il Dipartimento Esecutivo del C.I.D.G.
Art. 19
CORPO DIPLOMATICO CD
Il Corpo Diplomatico (C. D. del Consiglio Internazionale per la Diplomazia e la Giustizia - I.C.D.J. International Council for Diplomacy and Justice) è costituito, riconosciuto ed opera esclusivamente all’interno della stessa Organizzazione.
Sono membri del Corpo Diplomatico interno coloro che ricoprano od abbiano avuto lo status diplomatico di un qualsiasi Paese del Mondo ed i membri del C.I.D.G. nominati espressamente dal Consiglio Supremo di Presidenza con le medesime formalità di votazione previste per le altre cariche del Consiglio Internazionale.
Il Corpo Diplomatico è formato, inoltre, da alcuni dei Senatori, Deputati e Consiglieri, che rivestono la funzione di Ambasciatori Straordinari o at Large, Ministri Plenipotenziari o at Large, Incaricati d’Affari o at Large, Delegati, Consiglieri Diplomatici e Addetti al Cerimoniale. In particolare, fatta eccezione per coloro che abbiano ricoperto o ricoprano attualmente dette funzioni presso lo Stato italiano o altre Nazioni del Mondo, alle predette alte cariche di Ambasciatore, Ministro Plenipotenziario, Incaricato d’Affari, ecc. di cui sopra, si accede solo per particolari meriti acquisiti nel campo diplomatico, sociale, imprenditoriale e professionale o per il riconoscimento di un particolare apporto in favore dell'Organizzazione su giudizio insindacabile del Consiglio Supremo di Presidenza.
Le persone in oggetto dovranno disporre di una adeguata Sede ed intrattenere tutti i rapporti e le funzioni relative all’Organizzazione.
Il Corpo Diplomatico del C.I.D.G. da, su richiesta, parere al Presidente in materia di rapporti con gli Stati ed Organismi, opera in sinergia e sotto il diretto controllo del Dipartimento per gli Affari Esteri del C.I.D.G. al fine di realizzare iniziative atte a favorire una sempre maggiore comprensione tra i Popoli.
Le persone a cui sarà concessa la qualifica di C.D. del C.I.D.G. - I.C.D.J., avranno l’obbligo di collaborare alle finalità dell’Istituto mettendosi a disposizione per la realizzazione dei progetti elaborati dall’Organizzazione al fine di contribuire al raggiungimento delle finalità istituzionali.
Il membro del Corpo Diplomatico avrà la facoltà di fregiarsi del titolo di C.D. (dell’International Council for Diplomacy and Justice) e dell’uso del logo nell’esercizio della propria attività e per le proprie relazioni interpersonali (ove non sia vietato da norme territoriali).
Anche per queste funzioni vige l’obbligo, per il membro, di tenere un comportamento ispirato alla massima serietà sia nell’attività professionale sia nella vita privata tale da non ledere in alcun modo l’onorabilità ed il buon nome del C.I.D.G.
Il C.I.D.G. in occasione della concessione dei suddetti incarichi si riserva la facoltà di organizzare la celebrazione dell’evento in modo particolarmente solenne, sia in Italia che all’Estero, alla presenza di esponenti del mondo diplomatico, imprenditoriale, politico, artistico, professionale e culturale.
Art. 20
DIPARTIMENTO GENERALE
Il C.I.D.G. si compone dei vari Dipartimenti relativi ai settori specifici che interessano i diversi scopi del Consiglio Internazionale.
Ogni Dipartimento è presieduto da un Segretario.
Art. 21
ACCREDITI
Il Presidente del C.I.D.G., ove ricorrono i presupposti e/o Convenzioni tra le parti, può accreditare a tutti i livelli sul piano “Diplomatico” presso altre Organizzazioni, Nazioni, Governi, Sedi Diplomatiche, Enti, Associazioni, etc. propri rappresentanti che possano assumere le funzioni di Ambasciatori Straordinari e/o at Large, Incaricati d’Affari e/o at Large, Ministri Plenipotenziari e/o at Large o di Consiglieri Diplomatici.
Art. 22
ALTRE CATEGORIE DELLA STRUTTURA
Oltre alle categorie dei Membri sopradescritti il Presidente del Consiglio Internazionale si avvale di un Consiglio Politico, Diplomatico e/o Tecnico composto da un numero illimitato di Consiglieri.
Oltre ciò i Membri del Consiglio Internazionale che si sono distinti nell’attività sociale possono altresì essere nominati dal Consiglio Supremo di Presidenza: Ambasciatori Straordinari o at Large, Delegati, Incaricati d’Affari e/o at Large, Ministri Plenipotenziari e/o at Large, Consiglieri Tecnici, Consiglieri Legali, Assessori ed altro.
Tutti i Consiglieri delle diverse categorie nonché gli Ambasciatori, Delegati, Ministri, Incaricati e Assessori faranno parte delle rispettive Camere Nazionali di Appartenenza (Camera Alta, Assemblea dei Deputati e Assemblea Consiliare).

Art. 23
DIPARTIMENTI DELLA STRUTTURA
Il C.I.D.G., per raggiungere le proprie finalità contemplate nel suo Documento di Costituzione, si avvale anche di suoi Dipartimenti specifici interni.
I suoi Dipartimenti fondamentali sono:
- Dipartimento Esecutivo:
(Composto dalla Camera Alta dei Senatori, dall’Assemblea dei Deputati e dalla Assemblea dei Consiglieri),
- Dipartimento Affari Generali:
(Composto dei vari Dipartimenti, relativi ai settori specifici che interessano gli scopi del C.I.D.G. e possono essere dislocati in diverse Nazioni).
Ogni Dipartimento è presieduto da un Segretario,
si elencano, a titolo esemplificativo, i seguenti dipartimenti:
Dipartimento per gli Affari Esteri - Dipartimento per gli Affari della Moda e Spettacolo - Dipartimento per gli Affari del Turismo e Sport - Dipartimento Antifrode e Sicurezza Strategica - Dipartimento per le Aggregazioni ed Incorporazioni - Dipartimento per la Condizione Femminile e Difesa della Gioventù - Dipartimento per la Cooperazione Diplomatica Internazionale - Dipartimento per il Coordinamento delle Relazioni Diplomatiche e di Politica Internazionale tra gli Stati - Dipartimento per il Coordinamento delle Pubbliche Relazioni Internazionali - Dipartimento per la Difesa dei Diritti degli Animali - Dipartimento per la Difesa ed il Rispetto dei Diritti Umani - Dipartimento per la Difesa dei Diritti degli Stranieri - Dipartimento per gli Interscambi Culturali e Scientifici - Dipartimento per la Difesa della Legalità e della Trasparenza - Dipartimento per la Prevenzione e Difesa nelle Calamità Naturali e Sociali - Dipartimento per i Problemi Culturali dell’Istruzione e dell’Università - Dipartimento per i Problemi della Giustizia e dell’Ordine Pubblico - Dipartimento per i Problemi Economici e Finanziari - Dipartimento per i Problemi dell’Industria, Commercio, Artigianato - Dipartimento per le Pubbliche Relazioni Internazionali Culturali, Artistiche e Promozionali dell’Arte - Dipartimento per i Problemi Etnici, Religiosi e Razziali - Dipartimento per la Protezione della Vita per gli Affari Social - Dipartimento per i Problemi dell’Alimentazione, dell’ Agricoltura e del Patrimonio Boschivo - Dipartimento per i Problemi dei Trasporti e delle Infrastrutture - Dipartimento per i Problemi del Lavoro e dell’Occupazione - Dipartimento per i Problemi Militari e della Difesa Nazionale ed Internazionale - Dipartimento per le Questioni Ecologiche e di Bonifica - Dipartimento per le Questioni del Terzo Mondo - Dipartimento per le Questioni Africane - Dipartimento per le Questioni Americane - Dipartimento per le Questioni Asiatiche - Dipartimento per le Questioni Europee - Dipartimento per le Questioni Indiane - Dipartimento per le Questioni del Medio Oriente - Dipartimento per i Rapporti e le Collaborazioni con i Parlamenti Nazionali - Dipartimento per le Scienze e le Tecnologie - Dipartimento per il Servizio delle Telecomunicazioni, Informazioni e Stampa - Dipartimento per le Radiocomunicazioni Alternative di Emergenza - Dipartimento per la Tutela del Patrimonio dei Beni Culturali, Storico Artistici, Ambientali e Patrimonio dell’Umanità - Dipartimento per la Tutela della Ricerca Scientifica, Sanità Pubblica e Difesa della Salute - Dipartimento per gli Affari Interni - Dipartimento per gli Affari Esterni - Dipartimento per la Sicurezza Informatica.
Nonché tutti quegli altri Dipartimenti che dovessero ritenersi necessari per il raggiungimento degli scopi contemplati della sua Carta Costituzionale.

Art. 24
ADESIONI AL CONSIGLIO INTERNAZIONALE
Per divenire Membro del Consiglio Internazionale è necessario presentare domanda formale al Consiglio Supremo di Presidenza o a persona da esso formalmente delegata.
Possono far parte della Consiglio Internazionale tutti i soggetti che - persone giuridiche - presentino specifica domanda scritta dichiarando di condividere e rispettare lo Statuto ed obbligandosi al versamento della tassa di ammissione e successive quote associative nonché eventuali di spese di segreteria. La domanda di ammissione, detta “Candidatura”, deve contenere le generalità complete dell’aspirante membro nonché eventuali documenti giustificativi in relazione alla categoria di cui si intende far parte. A tale richiesta di adesione il Consiglio Internazionale provvederà a l’invio della Scheda di Candidatura (scaricabile anche sul sito web Istituzionale https://www.icdj.eu )
L’ammissione dei Senatori, Deputati e Consiglieri, è deliberata mediante elezione, all’interno del Consiglio Direttivo di Presidenza del Consiglio Internazionale.
Sono rispettivamente: Senatori, Deputati e Consiglieri, coloro i quali risultino eletti dal Consiglio Direttivo della Presidenza. Detti soggetti aderiscono al Consiglio Internazionale per partecipare volontariamente e gratuitamente alle varie operazioni e attività organizzate dal Consiglio Internazionale nonché alla realizzazione delle altre finalità dello stesso.
Le somme versate a titolo di quote sociali e/o a qualsiasi altro titolo non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.
I nuovi Senatori, Deputati e Consiglieri saranno iscritti nell’apposito Libro Soci tenuto in forma libera e/o anche meccanografica.

Art. 25
CARICHE ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA (DIRETTIVO)
Le cariche all’interno del Consiglio di Presidenza sono:
- Il Presidente il quale ha la rappresentanza legale del C.I.D.G.,
- Il Segretario,
- Il Vice Segretario,
- Il Tesoriere,
- I Membri Consiglieri,
Tutti vengono eletti tra i membri del Consiglio Supremo di Presidenza e restano in carica cinque anni e sono rinnovabili.
Il Consiglio Supremo di Presidenza regola la vita del C.I.D.G. e si riunisce ogni qualvolta vi è necessità di assumere deliberazioni. Queste sono valide se vi è la maggioranza dei componenti fisicamente presenti o mediante videoconferenza.
In caso di motivata urgenza e gravità il Presidente del C.I.D.G. può, di sua iniziativa, porre in essere tutti quelli atti urgenti nell’interesse della Istituzione, salvo poi mettere l’argomento all’ Ordine del Giorno, per la ratifica, alla prima riunione valida successivamente convocata. Compongono il Consiglio Supremo di Presidenza i membri fondatori dell’Organizzazione, ossia quei membri che hanno fondato tramite l’Atto Costitutivo il C.I.D.G. nonché tutti quelli che saranno ufficialmente cooptati e accreditati dallo stesso Consiglio Supremo di Presidenza e, comunque, dovranno essere in numero dispari.

Tutti i membri fondatori del C.I.D.G. restano, come da Statuto, membri a vita del Consiglio Supremo di Presidenza, salve loro diversi decisioni.
Il Consiglio Supremo di Presidenza è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del C.I.D.G.
Il Presidente del C.I.D.G. ha pieni poteri, per rappresentare in tutte le Nazioni del Mondo l’Organizzazione, dirigerla amministrativamente, custodire i suoi archivi, designare il luogo per le riunioni nonché di convocare, in caso di motivata urgenza, il Consiglio Supremo di Presidenza, l’Assemblea Generale dei Membri, e conferire incarichi e/o dignità di qualsiasi tipo mentre con il voto del Consiglio Supremo di Presidenza, modificare l’ubicazione della sede principale e costituire eventuali sedi secondarie.

Il Presidente (sentito il parere del Consiglio Supremo di Presidenza) con apposito suo Decreto, provvede alla nomina di: Senatori (Camera Alta), Deputati (Assemblea dei Deputati), Consiglieri (Assemblea dei Consiglieri), Presidenti Onorari, Vice Presidenti, Segretari Generali, Gran Cancellieri Internazionali Ordinari e/o Onorari, Ambasciatori e/o at Large, Ministri Plenipotenziari e/o at Large, Incaricati d’Affari e/o at large, Consiglieri e Delegati scelti tra quelle personalità che si siano resi altamente meritevoli per la loro attività di promozione e difesa della libertà democratica, della giustizia, della sicurezza sociale, della pace, del rispetto dei diritti umani, delle relazioni diplomatiche e si siano fattivamente e concretamente adoperati in favore del C.I.D.G. nonché per tutti gli altri scopi contenuti nella Carta Costituzionale.
Il Presidente rappresenta formalmente il C.I.D.G.,
Il Segretario collabora con il Presidente e svolge compiti organizzativi, coordinativi, di contatto ed altre mansioni allo stesso deputate,
Il Vice Segretario sostituisce il Segretario con tutte le facoltà a lui spettanti, in caso di assenza o impedimento, collabora anche egli con il Presidente e svolge compiti organizzativi coordinativi, di contatto e altro.
Il Tesoriere avrà cura della gestione della cassa tenendo la contabilità e la tenuta dei libri contabili.
I Consiglieri collaborano con il Presidente, Vice Presidente e Segretario e svolgono compiti organizzativi, coordinativi e quant’altro delegato dal Presidente.

Art. 26
ATTUALI CARICHE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Si riporta alle originarie cariche designate e successivamente aggiornate.

Art. 27
GRATUITA’ DELLE CARICHE
Tutte le cariche dei Membri all’interno del C.I.D.G. Consiglio Internazionale sono assunte esclusivamente a titolo gratuito.

Art. 28
PROVVEDIMENTI DISCIPINARI VERSO I MEMBRI
Ciascun membro del C.I.D.G., può essere oggetto dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Supremo di Presidenza:
1. Ammonimento
2. Censura
3. Sospensione cautelare
4. Radiazione.
Per quanto attiene alla graduazione della irrogazione dei provvedimenti disciplinari esse saranno disposte in relazione alla gravità delle condotte tenute.
Ove ricorreranno più gravi presupposti il soggetto può essere perseguito penalmente e civilmente presso le Autorità Nazionali degli Stati.

Art. 29
CESSAZIONE DI APPARTENENZA
L’appartenenza al Consiglio Internazionale per la Diplomazia e la Giustizia cessa per:
a) dimissioni da trasmettersi formalmente per iscritto al Consiglio Supremo di Presidenza del Consiglio Internazionale ed esse saranno prese in esame entro la seconda riunione del Consiglio stesso,
b) decesso, se persona fisica, ovvero per estinzione di persona giuridica,
c) espulsione che viene deliberata dal Consiglio Supremo di Presidenza, per grave indegnità, per ingiustificata e continuata assenza ai Lavori del Consiglio Internazionale, per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi e la morale del Consiglio Internazionale, per qualsiasi attività non autorizzate formalmente dal Consiglio Supremo di Presidenza.
d) per morosità dovuto al mancato versamento della quota associativa annuale stabilita nei confronti dell’Associazione che, come già specificato, è prevista per il 31 gennaio di ciascun anno e va versata entro la fine del mese successivo, mentre per le altre somme dovute, a titolo diverso, maturano al momento della richiesta della singola prestazione.

Art. 30
NOMINA DEI PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI ONORARI
I Presidenti ed i Vice-Presidenti ad honorem (HC) del Consiglio Internazionale verranno scelte tra persone di alta levatura morale, scientifica, sociale e professionale nonché tra coloro i quali si siano fattivamente e concretamente adoperati per i fini sociali del Consiglio Internazionale. Essi sono nominati dal Consiglio Supremo di Presidenza ed hanno il compito di collaborare con il Presidente e con il Consiglio Supremo Direttivo di Presidenza nonché di adoperarsi per il buon nome e la crescita del Consiglio Internazionale sia sul piano Nazionale che Internazionale. I Presidenti ed i Vice-Presidenti Onorari possono partecipare ai lavori del Consiglio Supremo di Presidenza solo con voto consultivo. Gli stessi partecipano, con diritto di voto, all’Assemblea Generale e restano in carica a tempo indeterminato.

Art. 31
ASSEMBLEA GENERALE E CONFERENZA INTERNAZIONALE
L’Assemblea Generale Internazionale del C.I.D.G., formata da tutti i membri (Camera Alta dei Senatori, Assemblea dei Deputati e Consiglieri dell’Assemblea Consiliare), è convocata un mese prima della data fissata mediante comunicazione scritta cartacea, via e-mail o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica dal Presidente, in via ordinaria se ciò è possibile ogni 2 anni e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su deliberazione del Consiglio Supremo di Presidenza quindici giorni prima della data fissata.
Potrà avere luogo sia in Italia che su Territorio Estero e i membri possono partecipare anche mediante videoconferenza solo se ciò sarà preventivamente previsto.
L’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei membri presenti.
Saranno convocati e potranno partecipare esclusivamente i membri quotizzati in regola con la quota annua.
Il Presidente presenta e illustra a tutti i membri il rendiconto, i progetti, le attività e quant’altro necessario all’attività dell’Associazione.
Le sedute dell’Assemblea Generale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci coadiuvato dal Consiglio Supremo di Presidenza.
Nell’Assemblea Generale, quando ciò è previsto, tutti i membri, in regola con il pagamento delle quote sociali, partecipano all'elezione dei rappresentanti presso il Consiglio Supremo di Presidenza.
Tutti i Membri autorizzati a partecipare all’Assemblea hanno diritto di effettuare un breve intervento personale su argomenti oggetto dei Lavori dell’Assemblea stessa.
Le deliberazioni dell’Assemblea Generale si svolgono o per alzata di mano o anche con scheda e sono certificate dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti presenti, purché non in contrasto con lo Statuto del CIDG.
I membri hanno il diritto di partecipare all’Assemblea Generale, votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza al C.I.D.G.
Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
Durante l’Assemblea Generale, il C.I.D.G. può organizzare una “Conferenza Internazionale sulla Sicurezza nel Mediterraneo o nel Mondo”, trattando sempre uno degli argomenti di attualità e/o di interesse internazionale riportati nella Carta Costituzionale.
Durante la Conferenza ogni membro ha diritto di produrre un proprio intervento scritto politico-diplomatico, di esporlo oralmente all’Assemblea e depositandolo ufficialmente agli atti.
Tutti gli interventi scritti verranno pubblicati in un volume intitolato: “Atti del Congresso Internazionale del C.I.D.G.”.

Art. 32
SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE
Il Consiglio Internazionale per la Diplomazia e la Giustizia può essere sciolto solo ed esclusivamente per espressa volontà del Presidente e fondatore, sentito il Consiglio Supremo di Presidenza o dall’ Assemblea straordinaria dei soci con maggioranza qualificata e quotizzata.
In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione i beni residui saranno devoluti ad altro Organismo con i medesimi scopi e principi della presente Organizzazione individuato dal Consiglio Supremo di Presidenza.

Art. 33
MODIFICA DELLA CARTA COSTITUZIONALE
La modifica allo Statuto della presente Carta Costituzionale può avvenire esclusivamente su richiesta del Presidente, o su richiesta del Consiglio Supremo di Presidenza, o dall’ Assemblea straordinaria dei soci con maggioranza qualificata e quotizzata.

Art. 34
DOCUMENTI E FORNITURE DI RICONOSCIMENTI DEI MEMBRI
Il C.I.D.G. può rilasciare ai propri membri, al pari di altre organizzazioni similari documenti attestanti la loro appartenenza, qualifica e carica nonché gli accreditamenti loro assegnati ed eventuali forniture varie.
Tutte le forniture concesse sono date in comodato d’uso a titolo gratuito e restano di proprietà esclusiva dell’Organizzazione. Esse potranno essere utilizzate come mezzo di riconoscimento, esclusivamente, all’interno stesso del C.I.D.G., fatto salvo in caso di specifiche convenzioni particolari tra le parti.
Pertanto i suddetti documenti e supporti potranno essere adoperati per esercitare la propria funzione di riconoscimento in caso di formale missione, presso le Nazioni ed Organizzazioni che intrattengono con il C.I.D.G. normali relazioni diplomatiche e politiche “de facto e/o de jure”, nonché in caso di specifici accordi bilaterali, convenzioni e agevolazioni particolari stipulate (Società, Strutture, Enti, Imprese, Associazioni, Facoltà Universitarie, ecc.).

Art. 35
STEMMA - EMBLEMA - BANDIERA
Lo Stemma - Emblema Bandiera del C.I.D.G. internazionalmente tutelato, è formato da una grande Aquila stilizzata di colore beige e gialla con all’interno le lettere I.C.D.J., di colore bianco, che rappresentano le iniziali in lingua inglese “International Council Diplomacy Justice”.
Sulla parte alta dell’Aquila è posta una Stella a quattro punte di colore gialla e blu scuro. In alto al di sopra dell’Aquila è posta la scritta di colore oro scuro “INTERNATIONAL COUNCIL”, mentre in basso al di sotto dell’Aquila in senso circolare è posta la scritta di colore oro scuro “FOR DIPLOMACY AND JUSTICE”.
Due rami di Alloro di colore oro scuro, intrecciati, circondano interamente lo Stemma
La Bandiera del C.I.D.G. ha il fondo di colore blu.

Art. 36
USO DELLE INSEGNE DEL CONSIGLIO INTRENZIONALE
Tutte le Sedi operanti del Consiglio Internazionale per la Diplomazia e la Giustizia ufficialmente autorizzate dal Consiglio Supremo di Presidenza, sia sul Territorio Italiano che in ogni Nazione, in conformità alle vigenti leggi Nazionali territoriali nonché ad eventuali Convenzioni particolari potranno esporre l’insegna identificativa del Consiglio Internazionale.

CONCLUSIONI

Art. 37
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Supremo di Presidenza.

Art. 38
Il presente Atto Costitutivo è composto da 38 articoli.

Tutti i soci prendono piena visione e d’accordo ne accettano in toto il contenuto ed in tutti i termini di Legge.

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Fatto, letto, confermato e sottoscritto;